Il recente Decreto Semplificazioni ha ribaltato gli obblighi di comunicazione relativi alle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali.
A decorrere dalle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA dal 1 gennaio 2015:
– esportatore abituale: dovrà preventivamente trasmettere telematicamente i dati della lettera di intenti e solo successivamente inviarla al fornitore (unitamente alla ricevuta della trasmissionetelematica);
– fornitore: potrà effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver verificato l’avvenuta trasmissione telematica da parte del cliente; sarà poi tenuto ariepilogare in dichiarazione Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
E’ infine prevista l’emanazione entro il 12/03/2015 dell’apposito decreto attuativo che dovrà definire “le modalità applicative anche di natura tecnica” (modello da utilizzare, software per l’inviotelematico, ecc.).
Pertanto fino a tale data non sarà possibile procedere secondo le precedenti modalità; a tal fine si attendono chiarimenti su come comportarsi nei primi mesi del 2015.
Come noto, i cd “esportatori abituali” possono acquistare beni/servizi (diversi da fabbricati/aree edificabili e beni con Iva oggettivamente indetraibile) in regime di non imponibilità Iva previo invio ai propri fornitori di apposita dichiarazione d’intento.
Nell’ambito del cd. “Decreto Semplificazioni” (art. 20 D.Lgs.175/2014), il legislatore ha realizzato una “inversione” degli adempimenti in relazione alla dichiarazione d’intento, stabilendo che:
- dalledichiarazioni d’intento relative a operazioni da effettuare a decorrere dal 01/01/2015
- l’obbligodi trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricade in
- capo all’esportatoreabituale, il quale dovrà consegnare al fornitore:
- ladichiarazione d’intento
- laricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione alle Entrate.
Al fornitore viene, invece, richiesto il solo riepilogo in Dichiarazione annuale Iva delle dichiarazioni d’intento ricevute. La soppressione dell’onere comunicativo e la modifica all’art. 7, c. 4-bis delD.Lgs.471/97 elimina le pesanti ripercussioni sanzionatorie ancora in vigore per le operazioni fino al 31/12/2014.